COMUNE DI LEONESSA

Provincia di Rieti

Università Agraria PIEDELPOGGIO Leonessa

IL PRESIDENTE

VISTO

il Decreto Presidenziale n.T00199 del 24.06.2014 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha disposto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Università Agraria dei Beni di Uso Civico di Piedelpoggio, Comune di Leonessa (RI);

VISTE

le LL. n.278 del 17.04.1957, n. 81 del 25.03.1993 e n. 132 del 28.04.1993 e loro successive modificazioni, nonché la DGR della Regione Lazio n. 523 del 23/10/2012;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO, RENDE NOTO CHE

sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ente Università Agraria dei Beni di Uso Civico di Piedelpoggio Leonessa (RI).

La votazione si svolgerà nei giorni di DOMENICA 19 E LUNEDI 20 OTTOBRE 2014 presso il seggio elettorale unico ubicato in Piedelpoggio, c/o Sede dell'Ente.

- nel giorno di domenica 19 ottobre 2014 la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà sino alle ore 22 dello stesso giorno di domenica. Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;

- nel giorno di lunedi 20 ottobre 2014 la votazione comincerà alle ore 7 del mattino e si protrarrà sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedi. Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Le elezioni avranno luogo in base alle seguenti norme:

1) Sono ammessi a votare i cittadini residenti nella frazione di Piedelpoggio ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Leonessa, come anche da Statuto. Per esercitare il proprio diritto al voto, l'elettore deve esibire al Presidente di seggio un documento di riconoscimento in corso di validità.

2) Sono eleggibili a membri del Consiglio i cittadini residenti nella frazione e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Leonessa, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 23.04.1981 n.154 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Il Consiglio è composto da massimo 5 (cinque) e minimo 3 (tre) Consiglieri, in base ai candidati presenti nelle singole liste elettorali (v. punto 5), di cui 1 (uno) Presidente e i restanti nella loro qualità di Consiglieri dell'Università Agraria dei Beni di Uso Civico di Piedelpoggio. I Consiglieri durano in carica per un periodo di cinque anni.

4) L'elezione si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente.

5) Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata con una lista di candidati alla carica di consiglieri comprendente un numero di candidati non superiore a 4 (quattro) e non inferiore a 2 (due). Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

Nella scheda è indicato il nome del candidato alla carica di Presidente.

6) La manifestazione del voto è segreta. Ogni elettore ha diritto a votare per il Presidente, segnando l'apposito riquadro, e per la lista a lui collegata. Può altresi esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata. In caso di omonimia deve essere scritto anche il nome ed eventualmente la data di nascita.

E' proclamato eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti da effettuarsi in data 02 novembre 2014. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano di eta.

Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero dei voti sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati. Il restante seggio è ripartito proporzionalmente fra le altre liste.

A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.

Ove sia stata ammessa a votare una sola lista si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a Presidente collegato, purché essa (lista) abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Leonessa per la frazione di Piedelpoggio.

Qualora non si raggiungano tali percentuali la elezione è nulla.

8) Le liste dei candidati dovranno essere improrogabilmente presentate all'Ufficio Elettorale del Comune dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del giorno 19 settembre 2014 e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2014.

Le liste devono essere sottoscritte dai candidati per accettazione e corredate della documentazione richiesta dalla legge.

Non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste. Ogni lista sarà contrassegnata da un numero d'ordine di presentazione.

9) L'Ufficio elettorale è composto dal Presidente, nominato dalla Regione Lazio presso la Direzione competente, da due scrutatori, selezionati secondo le modalita usuali e previste dalla legge, e da un Segretario, scelto dal Presidente del seggio. Ai componenti di seggio verranno corrisposti gli onorari previsti dalla legge.

10) Le operazioni di scrutinio avranno luogo successivamente alla chiusura dellle operazioni di voto.

Ove si rendesse necessario, e per quanto applicabile, la normativa di riferimento è quella vigente per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Leonessa, li 04/09/2019

Il PRESIDENTE

F.to Franco Boccanera